Art. 4.
(Restituzione del prestito).

      1. La restituzione del prestito a valere sulle risorse del fondo ha inizio a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione del prestito medesimo.
      2. Il tasso di interesse fisso annuo per la restituzione del prestito è stabilito in misura pari al 4,75 per cento.
      3. Le modalità e i tempi per la restituzione del prestito sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.